1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra professori