Art. 4.

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra professori

 

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ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.
      Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento».